RICHIESTA DI RIAMMISSIONE

In base all’art. 42 della Legge n. 69 del 3/2/1963, il giornalista cancellato dall’albo può richiedere di essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell’art. 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione, può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

Oltre alla presentazione della domanda, saranno dovute tutte le quote arretrate (da pagare con il PagoPA che verrà emesso dalla Segreteria) e il versamento della tassa di concessione governativa (168 euro).