Dal 2016 è possibile per le Società tra professionisti (STP) iscriversi all’Ordine dei Giornalisti nell’apposita sezione speciale annessa all’albo istituita dal Decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della Legge 12 novembre 2011, n. 183.
Per STP si intendono:
a) «società tra professionisti» o «società professionali» costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
b) «società multidisciplinare» tra professionisti costituite per l’esercizio di più attività professionali ai sensi dell’articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183. La STP è iscritta in una sezione speciale dell’albo professionale di appartenenza dei soci professionisti.
Se la STP svolge attività appartenenti a più professioni (cosiddette “società multidisciplinari”) deve iscriversi all’Albo dell’Ordine (o del Collegio professionale) relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.
La domanda di iscrizione andrà rivolta al consiglio dell’ordine in cui ha sede legale la società tra professionisti ed è corredata della seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica; b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese; c) certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.
Qualora la richiesta venga accolta positivamente, l’avvenuta iscrizione dovrà essere successivamente annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società. Ferma restando la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell’ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’ordine al quale risulti iscritta.
Per gli adempimenti relativi all’iscrizione al Registro imprese gli interessati devono, ovviamente, rivolgersi alla Camera di Commercio competente territorialmente.
Per qualsiasi informazione relativa alle società tra professionisti si rimanda alla normativa vigente, in particolare al Decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 e la Legge 12 novembre 2011, n. 183.