INPGI-INPS, DALLA CASAGIT ALCUNE PRECISAZIONI SUGLI ADEMPIMENTI FISCALI*

INPGI-INPS, DALLA CASAGIT ALCUNE PRECISAZIONI SUGLI ADEMPIMENTI FISCALI*

A seguito del passaggio da INPGI a INPS, sembra opportuno segnalare alcune precisazioni sugli adempimenti e sulla normativa fiscale, così come questi si presentano oggi. 

Regime precedente – In base al Testo unico delle Imposte sui redditi (art. 51, comma 2 lettera a) per il giornalista contrattualizzato CNLG e per il pensionato INPGI il contributo personale di associazione a Casagit è fiscalmente deducibile alla fonte da parte del datore di lavoro e dell’INPGI, fino al limite di 3.615,20 euro. Quindi il contributo non entra a far parte dell’imponibile (e su di esso non si pagano tasse). I contributi eventualmente versati per il coniuge non a carico o per il nucleo familiare non sono invece né deducibili né detraibili.

Nuovo regime – Per il pensionato ex INPGI ed ora INPS il contributo di associazione a Casagit non è deducibile (e quindi resta nell’imponibile) ma soltanto detraibile al 19 per cento entro il limite di 1.300 euro. I contributi eventualmente versati per il coniuge non a carico o per il nucleo familiare non sono né deducibili né detraibili. Nulla cambia per i giornalisti attivi contrattualizzati ex CNLG.

Entrata in vigore – Salvo modifiche del quadro normativo, il nuovo regime (cioè la non deducibilità del contributo, ma la sua detraibilità) avrà vigore sui redditi del 2023, cioè sui redditi che saranno oggetto della dichiarazione da presentare nel 2024. Per la dichiarazione dei redditi 2022 (che si presenterà da maggio 2023) nulla cambia: valgono ancora le vecchie regole sulla deducibilità alla fonte del contributo versato a Casagit.

Rimborsi – Con il nuovo regime, nulla cambierà per i rimborsi: il giornalista contrattualizzato CNLG ed il giornalista pensionato potranno detrarre soltanto le spese sanitarie non  rimborsate da Casagit; per il coniuge non a carico e per i familiari del nucleo familiare si potrà invece detrarre l’intera spesa sanitaria, anche se rimborsata da Casagit.

Le ragioni del cambiamento – Il vantaggio fiscale della deducibilità alla fonte nasce dal fatto che l’iscrizione a Casagit è obbligatoria per i giornalisti contrattualizzati CNLG; e questo obbligo si considerava automaticamente trasferito al pensionato INPGI in base ad una intesa tra INPGI e Unione Nazionale Giornalisti Pensionati, che considerava obbligata anche l’iscrizione del pensionato. Con la scomparsa dell’INPGI scompare evidentemente anche la categoria del “giornalista pensionato”: i giornalisti che escono dal lavoro attivo, per l’INPS, non sono distinguibili da tutti gli altri pensionati (statali, insegnanti, operai, o che altro siano) e soprattutto non sono più inquadrati in un contratto, accordo o regolamento aziendale che consideri obbligatoria l’iscrizione a Casagit. Viene così a cadere la giustificazione per il beneficio fiscale della deducibilità alla fonte del contributo Casagit. Bisogna tener presente che quel beneficio ha sempre e soltanto riguardato i giornalisti contrattualizzati ex CNLG (e per estensione poi i giornalisti pensionati INPGI). I freelance, i giornalisti degli uffici stampa o della pubblica amministrazione, se iscritti a Casagit non possono comunque godere della deducibilità del contributo se hanno – come normalmente accade – contratti diversi dal contratto CNLG.

Le conseguenze – A titolo puramente indicativo, con il nuovo regime è possibile ipotizzare – ad aliquote vigenti – un aggravio fiscale intorno ai 650 euro su un reddito di 50mila euro lordi e di 1.300 euro per un reddito di 100mila euro lordi.

*Gian Paolo Girelli, fiduciario Fvg Casagit Salute

Fonte: Newsletter Assostampa FVG